Progetto per un nuova costruzione o sull’esistente? Agibilità? Intervento di risanamento radon?
Delucidazioni sulla nuova figura introdotta, sulle problematiche e sugli adempimenti normativi
Esperto in interventi di risanamento radon
Il DLgs 101/2020 ha introdotto la figura di “Esperto in interventi di risanamento radon”, ovvero la persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.
Il nostro personale è adeguatamente formato ed abilitato per affiancare fin dal principio il professionista edile, alla stregua di altri professionisti specializzati, come il geologo o il termotecnico, nella progettazione degli interventi edili.
Normativa applicabile e modulistica edilizia regionale
NAZIONALE
- D.Lgs. 101/2020 (Attuazione della direttiva 2013/59 Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti […])
- PNAR (Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032)
LOMBARDIA
- L.R. 33/2009 art 66 sexiesdecies (TU leggi regionali in materia di sanità)
- L.R. 07/2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)
- L.R. 18/2019 (Recupero piani terra)
tutte aggiornate dalla L.R. 3/2022 (Modifiche in attuazione del D.Lgs. 101/2020).
- Decreto n.12678 del 21 dicembre 2011 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)
Durante la compilazione della modulistica regionale, nella sezione della conformità igienico-sanitaria, verrà sempre richiesto di indicare le specifiche dell’intervento in relazione alla prevenzione del gas radon:

Il modulo regionale richiede quindi di allegare una relazione tecnica dettagliata sulle misure tecniche di progetto relative al radon:

Infine, quando l’intervento è soggetto ad agibilità, il Direttore Lavori dovrà indicare in quale casistica rientra in merito al gas radon, nonché allegare una specifica attestazione di avvenuta realizzazione degli interventi.


Se l’intervento lo prevede, sarà inoltre necessario inviare al Comune entro 24 mesi dalla fine lavori la misurazione della concentrazione media annua di gas radon effettuata.
La SCIAAG verrà mandata alla ATS di competenza, che resterà in attesa di ricevere le misurazioni della concentrazione media annua.
Senza l’invio delle misurazioni effettuate, l’agibilità non può intendersi completa.
Le varie casistiche nel dettaglio:
Nuova costruzione
NORMATIVA
I progetti di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 101/2020, devono assicurare che il livello di riferimento massimo di radon sia di 200 Bq/mc per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.
Ai sensi della L.R. 33/2009 art 66 sexiesdecies comma 3, gli interventi edilizi che coinvolgono l’attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative.
Il progetto deve quindi essere corredato da una relazione tecnica che illustri le tecniche di prevenzione del gas radon individuate.
COSA FACCIAMO
Possiamo predisporre in tempi rapidi la relazione da allegare al tuo progetto, individuando le soluzioni migliori da adottare per rispettare il limite normativo imposto.
Tempi rapidi? Sì, ti assicuriamo l’elaborazione della relazione entro 15 giorni dal ricevimento del tuo progetto.
Durante la realizzazione dell’edificio, restiamo al tuo fianco per capire come procedere al meglio.
A fine lavori, per ottenere l’agibilità dell’edificio, il Direttore Lavori deve allegare un’attestazione dell’avvenuta realizzazione delle specifiche soluzioni costruttive, nonchè una certificazione di misurazione della concentrazione del gas radon inferiore a 200 Bq/mc.
Al termine dei lavori, possiamo inoltre effettuare le misurazioni per verificare il rispetto del riferimento massimo previsto normativamente.
Interventi sugli edifici esistenti art. 6 da b) a d) del DPR 380/2001
NORMATIVA
Ai sensi dell’art. 12 del DLgs 101/2020, gli interventi effettuati devono assicurare che il livello di riferimento massimo di radon per le abitazioni esistenti sia di 300 Bq/mc.
Per la L.R. 33/2009 art 66 sexiesdecies comma 3, gli interventi edilizi che coinvolgono l’attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative.
A fine lavori, nel caso sia prevista la segnalazione dell’agibilità dell’edificio, il Direttore Lavori deve allegare un’attestazione dell’avvenuta realizzazione delle specifiche soluzioni costruttive.
COSA FACCIAMO
Possiamo supportarti predisponendo la relazione tecnica da allegare al tuo progetto, individuando le soluzioni migliori da adottare.
In questo caso è opportuno valutare preliminarmente la concentrazione di radon esistente, per capire come intervenire al meglio.
Deve inoltre essere effettuata una certificazione di misurazione della concentrazione del gas radon inferiore a 300 Bq/mc.
Al termine dei lavori, possiamo effettuare le misurazioni per verificare il rispetto del riferimento massimo previsto normativamente.
Recupero locali seminterrati/piani terra e cambio d’uso anche senza opere
NORMATIVA
COSA FACCIAMO
Ai sensi dell’art. 12 del DLgs 101/2020, gli interventi effettuati devono assicurare che il livello di riferimento massimo di radon per le abitazioni esistenti sia di 300 Bq/mc.
Ai sensi art. 3 L.R. 7/2017 ed art. 8 L.R. 18/2009, gli interventi edilizi sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative.
Possiamo supportarti predisponendo la relazione tecnica da allegare al tuo progetto, individuando le soluzioni migliori da adottare.
In questo caso è necessario valutare preliminarmente la concentrazione di radon esistente, per capire come intervenire al meglio.
A fine lavori, deve necessariamente essere effettuata una misurazione della concentrazione media annua, il cui risultato deve essere inviato entro 24 mesi al Comune.
Pertanto, per ottenere l’agibilità della porzione ristrutturata, il Direttore Lavori deve allegare un’attestazione dell’avvenuta realizzazione delle specifiche soluzioni costruttive, ed una dichiarazione impegnativa che entro 24 mesi invierà la misurazione della concentrazione media annua. Dovrà quindi integrare la SCIAAG con l’esito della misurazione della concentrazione media di gas annua affinchè l’agibilità sia efficace. Si fa presente che tale misurazione ha la durata di un anno.
Al termine dei lavori, possiamo supportarti per l’effettuazione della misurazione di concentrazione media annua di radon per poter adempiere agli obblighi di legge ed ottenere l’agibilità.
Interventi di risanamento in immobili in cui è già stata rilevata la presenza di radon
PROBLEMATICA
COSA FACCIAMO
Se è stata misurata una concentrazione di gas radon superiore a 300 Bq/mc, è importante effettuare un risanamento appena possibile per garantire la sicurezza degli abitanti.
Per effettuare un intervento di risanamento radon, è necessario affidarsi ai tecnici “esperti” adeguatamente formati ed abilitati a tale ruolo.
Interventi di risparmio energetico
PROBLEMATICA
COSA FACCIAMO
Gli interventi di risparmio energetico possono produrre un aumento della concentrazione di
radon indoor, specialmente se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da
radon.
Questo può rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dell’esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati.
Gli interventi riguardanti
l’efficientamento energetico degli edifici devono tenere conto del radon affinché, nell’ambito
del medesimo intervento edilizio, si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del
radon.
Possiamo assisterti nella progettazione dell’intervento edilizio, in modo da non peggiorare la concentrazione di gas radon all’interno dell’edificio.