Il Decreto Legislativo n. 101/2020 tratta dell’esposizione dei lavoratori al radon nei luoghi di lavoro.
Luoghi di lavoro soggetti
I luoghi di lavoro interessati dagli obblighi normativi sono quelli:
- sotterranei;
- semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie;
- specifiche tipologie identificate nel PNAR, ovvero locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche;
- stabilimenti termali.
Obbligo di misurazione e di intervento
Gli obblighi del datore di lavoro, nei luoghi di lavoro come sopra individuati, sono i seguenti:
- effettuare le misurazioni di concentrazione media annua di gas radon:
- se la concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3:
- conservare la misurazione all’interno del DVR;
- rieffettuare la misurazione:
- ogni 8 anni
- in caso di interventi:
- manutentivi strutturali che interessano l’attacco a terra;
- volti a migliorare l’isolamento termico;
- se la concentrazione è superiore a 300 Bq/m3:
- realizzare un intervento di risanamento radon avvalendosi esclusivamente della figura di esperto in interventi di risanamento gas radon;
- effettuare una nuova misurazione, da conservare all’interno del DVR
- rieffettuare la misurazione ogni 4 anni;
- se la concentrazione è superiore a 300 Bq/m3 nonostante l’avvenuto intervento di risanamento:
- effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.
- se la concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3:
Pertanto, l’adempimento fondamentale è la misurazione della concentrazione di gas radon, e l’eventuale incarico di un esperto in interventi di risanamento gas radon in caso di concentrazione superiore a 300 Bq/mc, per effettuare un intervento di risanamento che riporti quindi la concentrazione entro i livelli di riferimento previsto per legge.