Rischio radon nei luoghi di Lavoro

Luoghi di lavoro soggetti al Decreto Legislativo n. 101/2020

Il Decreto Legislativo n. 101/2020 tratta dell’esposizione dei lavoratori al radon nei luoghi di lavoro ed individua i luoghi di lavoro interessati da obblighi normativi stringenti:

  • sotterranei;
  • semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie;
  • specifiche tipologie identificate nel PNAR, ovvero locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche;
  • stabilimenti termali.

Il tali luoghi di lavoro sono quindi previsti obblighi di misurazione della concentrazione gas radon con modalità e tempistiche precise e conseguenti adempimenti.


Obblighi precisi di misurazione e di intervento

Gli obblighi del datore di lavoro, nei luoghi di lavoro come sopra individuati, sono i seguenti:

  • effettuare le misurazioni di concentrazione media annua di gas radon:
    • se la concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3:
      • conservare la relazione tecnica con la misurazione all’interno del DVR;
      • rieffettuare la misurazione:
        • ogni 8 anni;
        • in caso di interventi:
          • manutentivi strutturali che interessano l’attacco a terra;
          • volti a migliorare l’isolamento termico;
    • se la concentrazione è superiore a 300 Bq/m3:
      • realizzare un intervento di risanamento radon avvalendosi esclusivamente della figura di esperto in interventi di risanamento gas radon;
      • effettuare una nuova misurazione, da conservare all’interno del DVR;
      • rieffettuare la misurazione ogni 4 anni;
    • se la concentrazione è superiore a 300 Bq/m3 nonostante l’avvenuto intervento di risanamento:
      • effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.

Pertanto, l’adempimento fondamentale è la misurazione della concentrazione di gas radon, e l’eventuale incarico di un esperto in interventi di risanamento gas radon in caso di concentrazione superiore a 300 Bq/m3, per effettuare un intervento di risanamento che riporti quindi la concentrazione entro i livelli di riferimento previsto per legge.

Valutazione di tutti i rischi nel DVR

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui valutare tutti i rischi, tra cui il gas radon (rischio fisico), un gas naturale radioattivo che rappresenta la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo.

Sebbene il D.Lgs. 101/2020 indichi i luoghi di lavoro soggetti ad adempimenti più stringenti, questo non significa che gli altri luoghi di lavoro siano quindi esentati dalla valutazione del rischio radon.

Misurazione della concentrazione di radon

La misurazione della concentrazione di radon costituisce il punto di partenza imprescindibile per una corretta valutazione del rischio ai piani terra e seminterrati.

Solo la misurazione consente di valutare correttamente l’esposizione, tutelare davvero la salute dei lavoratori e tutte le figure della sicurezza.

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